A seguito della modifica intervenuta grazie all’enunciato dell’articolo 180 del Decreto Legge n. 34/2020, si riteneva che il rapporto giuridico intercorrente tra il gestore delle strutture ricettive ed il Comune interessato a ricevere il versamento dell’imposta di soggiorno fosse radicalmente cambiato.
Tuttavia, la risposta del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell’Economia, fornita a seguito di esplicita richiesta avvenuta in sede di Telefisco 2021, non ha, di fatto, alleggerito il rapporto di cui sopra, affermando che la nuova responsabilità contabile sancita dall’articolo 180 del Decreto Legge 34/2020 si combina con le caratteristiche “dell’agente contabile”, delineate dall’articolo 178 del Regio Decreto n. 827 del 1924.
Risposta del MEF a Telefisco 2021
Si ricorda che l’articolo 4 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011 ha introdotto la possibilità, per i Comuni capoluogo di Provincia, le Unioni di Comuni e i Comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o Città d’arte, di istituire un’imposta di soggiorno, a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive ubicate sul proprio territorio, destinata a finanziare:
- interventi in materia di turismo;
- interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali.
Il pagamento deve essere effettuato dalle persone che alloggiano nelle strutture ricettive del Comune che ha deliberato l’imposta e si applica per persona e per pernottamento, tenendo in considerazione anche la tipologia dell’alloggio presso il quale si effettua il soggiorno.
I turisti dovranno versare al gestore della struttura ricettiva l’imposta di soggiorno, che si intenderà assolta al momento del pagamento con emissione di ricevuta nominativa non fiscale, oppure fattura fiscale indicando l’importo come “operazione fuori campo applicazione IVA”.
In alternativa, i gestori potranno rilasciare una ricevuta nominativa a parte con l’indicazione della sola imposta di soggiorno.
A fronte di tale versamento, ai gestori sono riservate una serie di adempimenti da effettuare nei confronti del Comune tra i quali ricordiamo la trasmissione di una dichiarazione annuale ed il riversamento dell’imposta riscossa.
Fatta questa veloce premessa, vediamo come si è sviluppato, nel tempo, il rapporto giuridico intercorrente tra il gestore e l’amministrazione comunale.
Originariamente, i gestori delle strutture ricettive, nel riscuotere l’imposta di soggiorno per conto del Comune, venivano qualificati come “agenti contabili di fatto”, questo comportava conseguenze di tipo penale legate al fatto che si “maneggiava denaro riscosso per conto dell’Erario”.
L’insorgenza della responsabilità per danno erariale poteva configurare il delitto di peculato, in quanto il gestore veniva ritenuto “incaricato di pubblico servizio”.
Con l’introduzione del nuovo dispositivo, inserito all’articolo 180 del Decreto Legge 34/2020, il gestore della struttura ricettiva diventa responsabile del pagamento dell’imposta (con diritto di rivalsa sui soggetti passivi) ed è tenuto al rispetto degli obblighi previsti per legge e dal regolamento comunale.
I gestori, pertanto, sono obbligati a versare al Comune l’imposta di soggiorno anche qualora il turista non abbia versato loro l’ammontare corrispondente. Per tale motivo, nel caso di omesso, ritardato o parziale pagamento, al gestore sarà comminata la sanzione amministrativa del 30% a norma dell’articolo 13 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n 471.
In aggiunta a ciò, la Corte di Cassazione con sua Sentenza n. 30227/2020, considerando le modifiche di legge intervenute (articolo 180 del D.L. 34/2020), ha, di fatto, “depenalizzato” la fattispecie con specifico riguardo alle violazioni intervenute successivamente alla modifica normativa. Il reato di peculato, pertanto, non ha più ragione di essere preso in considerazione anche se la qualifica di “agente contabile” non viene del tutto accantonata.
Infatti, nella sua risposta a Telefisco 2021, il MEF, confortato anche da recenti dispositivi di alcune sezioni giurisdizionali della Corte dei Conti (Toscana, Sentenza n. 273/2020, Sicilia, Sentenza n. 432/2020) ha tenuto a precisare che tra il gestore della struttura ricettiva ed il Comune sussiste un rapporto idoneo a fondare gli elementi costitutivi della responsabilità contabile, riscontrandosi le caratteristiche “dell’agente contabile”, come delineate dall’articolo 178 del Regio Decreto n. 827 del 1924 e, pertanto, sussistono i presupposti e gli elementi oggettivi del “danno erariale”.