Il comma 40 dell’articolo 1 della Legge di Bilancio per il 2021 introduce un’apposita norma di interpretazione autentica secondo cui la nozione di cui al numero 80) della tabella A, parte III, allegata al DPR. n. 633/1972, deve essere interpretata nel senso che in essa rientrano anche le cessioni di piatti pronti e di pasti che siano stati cotti, arrostiti, fritti o altrimenti preparati in vista del loro consumo immediato, della loro consegna a domicilio o dell’asporto.
Di fatto, la disposizione, prevedendo l’applicazione dell’aliquota IVA del 10%, equipara la cessione dei beni alimentari alla somministrazione dei alimenti e bevande negli esercizi di ristorazione. Secondo una prassi consolidata (in linea con la giurisprudenza comunitaria), le somministrazioni di alimenti e bevande si distinguono dalle cessioni dei relativi beni, in quanto le prime sono caratterizzate dal ricorso ad una prestazione di servizi, mentre le seconde, mancando la prevalenza legata al servizio, si qualificano come cessioni di beni.
Sul tema, con specifico riferimento al periodo emergenziale, era stata registrata una prima apertura da parte del MEF, il quale, in risposta ad un’interrogazione parlamentare aveva ammesso l’equiparazione ai fini IVA tra le somministrazioni di alimenti e bevande e le cessioni da asporto o a domicilio, nella misura in cui queste ultime costituiscano modalità integrative dell’attività di somministrazione abitualmente svolta dall’esercente, mentre per l’Agenzia delle entrate le cessioni in commento dovevano scontare l’aliquota IVA relativa ai vari beni ceduti.
Con la norma interpretativa, pertanto, si risolve la querelle con la previsione, appunto, dell’applicazione dell’IVA con l’aliquota ridotta del 10%.