La legge 18 dicembre 2020 n. 176 (pubblicata sulla G.U. n.319 del 24/12/2020) – che ha convertito il decreto-legge n.137/2020 (cd. Ristori) e nella quale sono confluiti anche i contenuti dei decreti legge n. 149/2020, n. 154 e n. 157/2020 (Ristori bis, ter e quater) – ha confermato l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali relativi ai mesi di novembre e dicembre 2020 dovuti dai datori di lavoro e dai lavoratori autonomi agricoli.
Con riferimento ai lavoratori autonomi agricoli l’INPS ha fornito istruzioni operative con messaggio n. 4272 del 13/11/2020, solo con riguardo al mese di novembre indicando in un’apposita tabella l’importo da portare in detrazione dalla rata in scadenza al 16 novembre 2020.
In assenza di indicazioni INPS – che continuamente stiamo sollecitando – si ritiene che il medesimo importo possa essere portato in detrazione con riferimento al mese di dicembre 2020 sulla IV rata in scadenza il prossimo 16 gennaio 2021.
Naturalmente coloro che non avessero effettuato la detrazione relativa al mese di novembre 2020 sulla III rata (16 novembre 2020), possono portare in detrazione entrambi gli esoneri (novembre e dicembre 2020) nella rata in scadenza il 16 gennaio p.v.
L’importo della detrazione indicato dall’INPS deve essere moltiplicato per il numero di componenti del nucleo familiare coltivatore diretto attivi nel mese di novembre 2020 (per lo sgravio di novembre) e nel mese di dicembre 2020 (per lo sgravio di dicembre).
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