Come preannunciato dal presidente Alberto Cirio, a partire da domenica 13 dicembre 2020 il Piemonte è diventato zona gialla, con il conseguente allentamento delle misure anti-contagio.
Le nuove regole resteranno valide fino al 20 dicembre, mentre dal 21 dicembre al 6 gennaio saranno in vigore le disposizioni del Dpcm Natale, che apporterà nel periodo delle festività natalizie restrizioni sull’intero territorio nazionale.
ZONA GIALLA: APERTURA RISTORANTI E AGRITURISMI
L’attività di agriturismi, bar, ristoranti e pasticcerie nelle regioni gialle è consentita dalle 5 alle 18, anche la domenica. Si può quindi pranzare al ristorante, mentre il servizio di asporto è disponibile fino alle 22. Non ci sono limiti di orario per la consegna a domicilio, ma essa “deve comunque avvenire nel rispetto delle norme sul confezionamento e sulla consegna dei prodotti”.
Il consumo al tavolo è consentito per un massimo di quattro persone salvo che gli occupanti del singolo tavolo siano tutti conviventi.
Inoltre, è obbligatorio esporre all’ingresso del locale un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente nel locale medesimo, sulla base dei protocolli e delle linee guida e di tenere un registro quotidiano delle presenze e dei contatti di tutti i clienti che usufruiscono del servizio al tavolo (Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 109 del 16 ottobre 2020).
Sono vietate le feste nei luoghi al chiuso e all’aperto, ivi comprese quelle conseguenti alle cerimonie civili e religiose (ndr. non si possono organizzare banchetti).
Nelle aree o negli orari in cui è sospeso il consumo di cibi e bevande all’interno dei locali (dopo le 18), l’ingresso e la permanenza negli stessi da parte dei clienti sono consentiti esclusivamente per il tempo strettamente necessario ad acquistare i prodotti d’asporto e sempre nel rispetto delle misure di prevenzione del contagio. Non sono comunque consentiti, in ogni luogo e momento della giornata, né gli assembramenti né il consumo in prossimità dei locali.
Possono restare aperti oltre le 18 solo gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade (autogrill), negli ospedali e negli aeroporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro, proprio come avveniva già in zona arancione.
NORME GENERALI PER LE ATTIVITȦ DI VENDITA AL DETTAGLIO
È consentito l’esercizio delle attività commerciali al dettaglio, a condizione che sia assicurata la distanza interpersonale di almeno un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito agli avventori di sostare all’interno dei locali oltre al tempo necessario per effettuare gli acquisti.
Le attività di vendita al dettaglio devono inoltre essere svolte nel rispetto dei protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio.
È fatto obbligo nei locali pubblici e aperti al pubblico, nonché in tutti gli esercizi commerciali, di esporre all’ingresso del locale un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente nel locale medesimo, sulla base dei protocolli e delle linee guida vigenti.
Nelle giornate festive e prefestive sono chiusi gli esercizi commerciali presenti all’interno dei mercati e di centri commerciali, gallerie commerciali, parchi commerciali ed altre strutture ad essi assimilabili, ad eccezione di: farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, punti vendita di generi alimentari, prodotti agricoli e florovivaistici, tabacchi ed edicole.
Gli esercizi commerciali, fino al 6 gennaio, possono restare aperti fino alle ore 21.00.
ZONA GIALLA: SPOSTAMENTI
In zona gialla è consentito spostarsi all’interno del territorio regionale dalla 5 alle 22 senza dover giustificarne il motivo, anche se vige comunque la raccomandazione di non spostarsi se non per ragioni di lavoro, salute o estrema necessità. È anche possibile spostarsi liberamente al di fuori della Regione e andare in un’altra Regione in zona gialla; per spostarsi in una regione in zona arancione o rossa occorrono ragioni specifiche (lavoro, salute, necessità e urgenza) e il modulo di autocertificazione.
Confermato il coprifuoco, con divieto di spostamenti dalle 22 alle 5 del giorno successivo, se non per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute (per le quali occorre l’autodichiarazione prevista).
Obbligatorio l’uso della mascherina a coprire naso e bocca sempre dal momento in cui si esce dalla propria abitazione, fatto salvo che per i bambini al di sotto dei sei anni, le persone con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina e durante l’esercizio dell’attività sportiva, nelle modalità consentite, così come restano raccomandati il distanziamento fisico e l’igiene costante e accurata delle mani.
Per info e chiarimenti vi invitiamo a contattare l’Ufficio Sicurezza, Qualità e Certificazioni Alimentari di Confagricoltura Cuneo (ramero@confagricuneo.it – 0171/692143 – 3665989772).