Lo schema di DM “Disposizioni per l’indicazione obbligatoria del luogo di provenienza nell’etichetta delle carni suine trasformate” è stato approvato (sancita intesa) nella riunione della Conferenza Stato Regioni e PPAAA (Conferenza Unificata) del 18 dicembre. Rispetto al testo originale, l’obbligo di indicazione del Paese di nascita, allevamento e macellazione dell’animale da cui è ricavata la carne non è sostanzialmente cambiato.
I prodotti alimentari a cui si applica la disposizione nazionale sono carni di ungulati domestici della specie suina:
• macinate;
• separate meccanicamente (ad esempio i wurstel);
• le preparazioni di carni suine (ad esempio i tortellini, il ragù);
• i prodotti a base di carne suina (ad esempio prosciutti e salumi).
Il decreto non si applica, in analogia agli altri provvedimenti consimili già in vigore, ai prodotti ottenuti o commercializzati “in un altro Stato membro dell’Unione europea o in Turchia o in uno Stato parte contraente dell’accordo sullo Spazio economico europeo” (articolo 6 – Clausola di Salvaguardia). Dovrà essere evidenziato in etichetta il luogo di provenienza della carne suina, indicando il Paese di nascita, di allevamento e di macellazione dell’animale. In caso di coincidenza dei Paesi, sono consentite le seguenti modalità:
- se la carne proviene da suini nati, allevati e macellati nello stesso paese, è consentito utilizzare: “Origine: (nome del paese) “o, se carne è anche trasformata in Italia, si potrà utilizzare la dicitura “100% Italiano”;
- se la carne proviene da suini nati, allevati e macellati anche in uno o più Paesi membri dell’UE si può utilizzare l’indicazione: “Origine: UE”;
- se la carne proviene da suini nati, allevati e macellati in uno o più Paesi non membri dell’UE si può utilizzare l’indicazione: “Origine: extra UE”;
- nel caso le indicazioni di origine si riferiscano a più di uno Stato, il riferimento al nome del Paese può essere sostituito da “UE” e “extra UE”.
L’indicazione dell’origine deve essere riportata nel campo visivo principale (di solito quello davanti) in modo da risultare facilmente visibile e chiaramente leggibile. L’indicazione non deve essere in nessun modo nascosta, oscurata, limitata o separata da altre indicazioni scritte o grafiche o da altri elementi suscettibili di interferire. I caratteri utilizzati, secondo quanto definito nell’allegato IV del regolamento (UE) n.1169/2011, devono avere una parte mediana di dimensioni non inferiori a 1,2 millimetri.
Le sanzioni relative all’indicazione obbligatoria della provenienza saranno applicate secondo quanto stabilito dal decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 231. I prodotti fabbricati o immessi sul mercato o etichettati prima dell’entrata in vigore del DM, potranno essere commercializzati fino ad esaurimento delle scorte o, comunque, entro il termine di conservazione previsto in etichetta. Il DM prima della firma del Ministro in base a quanto previsto dal regolamento n. 1169/2011 sull’etichettatura alimentare, dovrà essere inviato alla Commissione Europea insieme ad una relazione che dimostri la richiesta di origine da parte dei consumatori nonché una relazione tecnica sul nesso tra qualità del prodotto e origine della materia prima di cui si chiede l’obbligo di indicazione.
Nella premessa del provvedimento è indicato che Ismea ha condotto un’analisi ed un’indagine per dimostrare tali evidenze. Sarà anche necessario un parere delle competenti commissioni parlamentari. L’entrata in vigore del provvedimento è prevista 60 giorni dopo la pubblicazione del decreto.