Bonus affitto 2020: il Decreto Rilancio introduce il credito d’imposta dal 30% al 60%. Per fruire dell’agevolazione è necessario che risulti una perdita economica registrata nei mesi di marzo, aprile e maggio 2020. In alternativa l’affittuario può cedere il credito di imposta fruendo di uno sconto. Nel caso di omesso versamento del canone di locazione, non è possibile fruire del credito.
Il Decreto Rilancio ha introdotto il bonus affitto per i mesi di marzo, aprile e maggio 2020 e dall’Agenzia delle Entrate arrivano le istruzioni per il credito d’imposta del 60% sulle locazioni.
Il bonus del 60% sul canone d’affitto si estende a tutte le locazioni commerciali, ma è incompatibile con il bonus per i locali C\1 introdotto per il solo mese di marzo. Tra i chiarimenti forniti, è confermata la possibilità di cessione del credito d’imposta anche al proprietario, in cambio di uno sconto sull’importo del canone d’affitto.
Potranno quindi beneficiarne non solo i titolari di contratti di locazione di immobili di categoria C\1, ma tutti gli affittuari di immobili utilizzati per l’esercizio della propria attività commerciale, industriale, artigianale, agricola, d’impresa o professionale.
Per le locazioni d’immobili dirette a uso non abitativo si potrà fruire di un credito di imposta pari al 60%, mentre la percentuale scende al 30% in presenza di contratti aziendali, ossia canone di locazione per le aziende.
A quale periodo di imposta si riferisce il bonus affitto?
Per fruire del credito di imposta bisogna far riferimento al periodo di imposta 2020 relativamente ai mesi di marzo, aprile e maggio, già versati. Il contribuente per poter beneficiare del credito di imposta dovrà aver corrisposto il canone di locazione, ossia l’affitto dovrà risultare versato.
A chi spetta
- Beneficia del credito d’imposta chi svolge attività d’impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto Rilancio.
Il credito di imposta è riconosciuto alle strutture alberghiere e agrituristiche a prescindere dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d’imposta precedente. Si ritengono inclusi i forfetari e le imprese agricole.
Sono inclusi anche coloro che svolgono un’attività alberghiera o agrituristica stagionale; in tal caso, i mesi da prendere a riferimento ai fini del credito d’imposta sono quelli relativi al pagamento dei canoni di aprile, maggio e giugno.
Requisiti
– Il credito d’imposta spetta a condizione che i soggetti interessati abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi in ciascuno dei mesi di marzo, aprile e maggio 2020 di almeno il cinquanta per cento rispetto allo stesso mese del 2019.
Il calo del fatturato o dei corrispettivi deve essere verificato mese per mese. Quindi può verificarsi il caso, ad esempio, che spetti il credito d’imposta solo per uno dei tre mesi. La condizione del calo del fatturato si applica esclusivamente ai locatari esercenti attività economica.
Cosa succede se il contribuente non ha pagato il canone di affitto?
Nel caso di omesso versamento del canone di locazione, il contribuente non potrà fruire del credito di imposta, in quanto sospeso fino alla data della regolarizzazione del pagamento.
Per maggiori informazioni contatta gli Uffici Fiscali di Confagricoltura nella tua sede di riferimento.
- ufficio di Cuneo: 0171 692143 – cuneo@confagricoltura.it
- ufficio di Alba : 0173 281929 – alba@confagricuneo.it
- ufficio di Saluzzo: 0175 217120 – saluzzo@confagricuneo.it
- ufficio di Savigliano: 0172 712372 – savigliano@confagricuneo.it
- ufficio di Mondovì: 0174 42071 – mondovi@confagricuneo.it